Decreto-Legge 26 novembre 2021 e obbligo vaccinale per il personale scolastico.

Si porta a conoscenza che il Decreto-legge 26 novembre 2021 introduce misure urgenti per il

contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali, tra cui l'obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico a partire dal 15 dicembre 2021.
Tale decreto prevede l'estensione dell'obbligo vaccinale alla terza dose, per chi ha completato il ciclo primario di vaccinazione, a decorrere dal 15 dicembre con esclusione della possibilità di essere adibiti a mansioni diverse.
Poiché il dirigente scolastico è tenuto a verificare il rispetto dell'obbligo vaccinale avvalendosi
della Piattaforma DGC (piattaforma nazionale Digital Green Certificate) nei casi in cui non si rilevi per il personale in servizio l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-COv-2, si invitano i docenti ed il personale ATA, a produrre entro 5 giorni, la certificazione attestante l'avvenuta vaccinazione o la documentazione comprovante il differimento o comunque l'eventuale insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale. In caso di mancata presentazione della documentazione, il dirigente scolastico accertata l'inosservanza dell'obbligo, ne dà comunicazione agli interessati.
L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di
svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio e del successivo completamento del ciclo vaccinale primario entro la data prevista della somministrazione della dose di richiamo entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19, come previsto dall'art. 9 comma 3 del D.L. 52/2021, e comunque non oltre 6 mesi dalla data di entrata in vigore del D.L. 26 novembre 2021. Si ricorda che in caso di somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario, la certificazione verde COVID-19 ha una validità di 9 mesi, e non più di 12 mesi, a far data dalla medesima somministrazione.

 

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Maria Angileri

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza e offrire servizi in linea con le tue preferenze. Cliccando su “ACCETTO” acconsenti all’uso dei cookie Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie vai alla sezione